Art. 5.
(Prevenzione collettiva e individuale).

      1. Le regioni stabiliscono, con apposite norme, le misure di prevenzione relative alle strutture di cui all'articolo 1, comma 2. Tali misure comprendono, in particolare:

          a) la programmazione di visite ispettive degli impianti idrici al fine di verificare le stagnazioni d'acqua, le intersezioni tra sistemi di acqua potabile e acqua industriale, nonché di misurare le temperature di accumulo e di mandata dell'acqua calda ad uso sanitario;

          b) la programmazione di visite ispettive degli impianti di climatizzazione al fine di verificare lo stato degli umidificatori, delle torri evaporative, delle prese di aria esterne nonché dello stato delle canalizzazioni;

          c) le indicazioni in ordine alla progettazione delle condotte dell'aria e all'installazione di sistemi aeraulici, volti ad assicurare la possibilità di drenare efficacemente i fluidi usati per la pulizia, nonché di collocare l'isolamento termico all'interno delle condotte allo scopo di assicurarne la pulizia in modo adeguato;

          d) le indicazioni in ordine alla dotazione, a monte e a valle, sugli accessori posti sui condotti di apposite aperture di dimensioni idonee a consentirne la manutenzione;

          e) tutte le determinazioni riconosciute valide al fine di prevenire negli impianti idrici e di climatizzazione, la colonizzazione nonché la formazione e la moltiplicazione batteriche, possibili cause di sviluppo della legionella;

          f) l'indicazione dei laboratori di analisi in possesso dei requisiti necessari e accreditati che compongono la rete di

 

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controllo e di verifica per l'accertamento della legionellosi.

      2. Le misure di prevenzione stabilite ai sensi del comma 1 possono essere comunque ulteriormente differenziate in relazione alla peculiarità delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.